mercoledì 15 ottobre 2008

DISEGNO DI LEGGE N. 1441-QUATER

A P P R O V A T O ! ! !


A P P R O V A T O IL DISEGNO DI LEGGE N. 1441-QUATER-A che all’art. 39-septies dispone, attraverso la novella al comma 1-bis dell'art. 71 del D.L. n. 112/2008, che al personale del comparto sicurezza e difesa non si applichi la norma relativa alla corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi 10 gg. di assenza, del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Inoltre, l'art. in esame abroga il c. 5 del menzionato art. 71, che dispone, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la non equiparabilità delle assenze dal servizio alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, ad eccezione di determinate tipologie di assenze.

ECCO L'ARTICOLO APPROVATO

Art. 39-septies.
(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenza per malattia).
1. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati alla specifica di status e di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;
b) il comma 5 è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Buon Sindacato
Santino Li Calzi

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