venerdì 24 agosto 2012

COISP: L'inacettabile GIUSTIZIALISMO dall'INTERNO

Indegni di indossare la divisa della Polizia di Stato, mele marce, sanzioni esemplari, severissime inchieste e inflessibili azioni di tipo amministrativo: quanti colleghi sono stati dati in pasto all’opinione pubblica in questo modo ed ancor prima che nei loro confronti la giustizia, anche quella interna, avesse addirittura iniziato il suo corso, per poi alla fine venire assolti da accuse ingiuste e false? Ebbene, sono tantissimi in tutta Italia!
 E quante volte questo strano giustizialismo che pretende di spogliare la giustizia dei suoi pesi e contrappesi rendendola uno strumento che si abbatte sui poliziotti come una mannaia senza che questi abbiano il diritto di difendersi, proviene dalla nostra stessa Amministrazione?? Molte volte, se non sempre!
Ebbene, noi non lo accettiamo!!
Non ci interessa se il collega di turno è un nostro iscritto, né ci interessa il suo nome (non è del COISP, a mero titolo di esempio, né conosciamo il collega del CNES di La Spezia che recentemente è stato già condannato da taluni funzionari senza che ancora siano stati accertati i fatti seguendo i giusti iter previsti dalle norme vigenti, non è del COISP il collega coinvolto nella morte di Aldovrandi, non erano del COISP i 24 colleghi di Rovigo denunciati e condannati per bastardaggine gestionale, e moltissimi altri di cui non facciamo i nomi… ).
Ci riguarda invece, ed eccome (!!), il fatto che gli stessi e come loro in precedenza molti altri poliziotti siano stati immediatamente scaricati e messi alla gogna dalla nostra stessa Amministrazione, … … in maniera peraltro gratuita, senza che ve ne fosse alcun bisogno!!
"Sarà svolta una severissima inchiesta e le conseguenti implicazioni di tipo amministrativo verranno seguite con altrettanta inflessibilità". Beh, cosa significa? Che sarà un’inchiesta il cui finale è già scritto? Che in altre occasioni si è flessibili o transigenti mentre in questi casi c’è da farsi belli con certi cittadini?
È assolutamente pericoloso questo sistema che vede la nostra Amministrazione lavarsi in fretta le mani dalle condotte del proprio personale, che la vede affannarsi a puntualizzare la propria ferma e decisa presa di distanza da fatti che ancora deve accertare appieno, che vede la nostra Amministrazione cercare di accattivarsi giornalisti, lettori e cittadini gettando immediatamente "a mare" i propri uomini!
Ed il Sindacato, il COISP, non può accettarlo!
Al pari dei comuni cittadini, anche i Poliziotti hanno diritto ad essere sottoposti alle valutazioni di un Giudice, anche quello interno, e di potersi difendere magari dimostrando la propria eventuale liceità d’azione.
Si può essere puniti solo al termine dei dovuti procedimenti che garantiscono una difesa, anche se a volte proprio minima come nel caso del nostro Regolamento di Disciplina. Una condanna a priori non è accettabile da parte dei cittadini ed è inammissibile e vergognosa se posta in essere dalla stessa Amministrazione.

Chi ha sbagliato deve senz’altro essere chiamato a pagarne le conseguenze, ma ciò deve avvenire solo al termine delle procedure previste dalle norme. Non sin dall’inizio, come troppo spesso è accaduto!
Se anche la nostra Amministrazione si mette a fare il gioco di quei cittadini che, per motivi personali o ideologici, odiano gli uomini e le donne in divisa, allora è finita. E noi non possiamo né vogliamo consentirlo!!
Basta quindi con questo modo di trattare il personale. Fin troppi colleghi sono stati assolti da ogni accusa dopo essere stati sbattuti in prima pagina dalla nostra stessa Amministrazione per uno spirito di giustizialismo sbagliato e che fa venire la nausea! Chi di voi non conosce almeno un collega che si è trovato ad essere isolato e messo alla gogna senza aver fatto nulla?
I vertici della nostra Polizia di Stato devono intervenire su questo andazzo, con buona pace di tutti quelli che parlano di democrazia senza nemmeno sapere bene come difenderla.
Roma, 24 agosto 2012                 La Segreteria Nazionale del COISP

martedì 21 agosto 2012

COISP: Indagine del sole 24 ore – sulla sicurezza - Luci ed ombre per la città dell’Aquila

Non coglie di sorpresa il COISP – sindacato indipendente di Polizia - l’indagine del quotidiano il sole 24 ore che colloca L’Aquila tra le Province dove gli incrementi dei reati è stato più consistente. E certamente non può essere di conforto sapere che in Abruzzo l’Aquila è la città dove in termini di “sicurezza” si sta meglio.

Luce ed ombre - per il Sindacato Indipendente di Polizia – si rileva pertanto dai dati pubblicati dal sole 24 ore – e non c'è da stare tranquilli visti gli ulteriori tagli all’intero comparto della sicurezza che dovrebbero garantire ai cittadini “sonni tranquilli”.

Già nel maggio scorso, a seguito dei dati forniti dal Questore Stefano Cecere in occasione della Festa della Polizia – il COISP aveva rilevato oltre ai brillanti risultati ottenuti dalla Polizia e dalla Squadra Volante in particolare – anche il dato negativo dell’aumento dei reati, infatti i furti sono aumentati 109% e le rapine del 430%, ciò a fronte di un dispiegamento di forze messo in campo dalla Questura veramente notevole.

Ed è di oggi la notizia che una banda di rumeni impegnata in un furto di rame non ha esitato ad investire un’auto – ferendo gravemente una donna - nel tentativo di sottrarsi alla cattura da parte della Polizia, mentre continuano imperterriti gli incendi sul nostro bellissimo territorio.

Le cronache e le statistiche riferiscono che l’attività criminale ha subito una vera e propria impennata e come ben sappiamo il sisma ha creato le condizioni ideali per i malintenzionati che approfittando della precaria situazione aquilana fanno razzia di ciò che riescono a trovare.

Tutti questi, sono segnali che il COISP non vuole sottovalutare: se il Questore dice che la “criminalità organizzata è attirata dall’Aquila, ma noi faremo del tutto per tenerla lontana” il COISP aggiunge che bisogna anche contrastare i “reati predatori” che più colpiscono i cittadini comuni è ciò può avvenire solamente con un maggiore controllo del territorio. I segnali che arrivano purtroppo vanno invece nel senso contrario, le risorse, i mezzi e principalmente gli uomini sono costantemente in diminuzione, se non s’ inverte questa tendenza, non è difficile prevedere che nel prossimo periodo, nella nostra città, sarà sempre più difficile – per le Forze dell’Ordine - salvaguardare i cittadini e le loro proprietà, sopratutto quando il restante del personale "aggregato" sarà richiamato nelle sedi di provenienza (sperando che ciò non avvenga).
Il COISP ribadisce che la sicurezza della città non è un optional e che non deve essere considerata un “costo”, ma un “investimento”, peraltro a costo "zero".

Buon Sindacato

http://www.leditoriale.com/index.php?page=articoli&articolo=14636

http://www.inabruzzo.com/?p=132807       http://blog.rl1.it/?p=28397 

http://ilcapoluogo.globalist.it/Detail_News_Display?ID=32612&typeb=0&Criminalita-L-Aquila-tra-luci-e-ombre-

http://www.laquilaweb.it/news.asp?id=4560&cat=1

sabato 11 agosto 2012

Il COISP sul quotidiano la Repubblica

Oggi è stata pubblicata, sul quotidiano la Repubblica, la lettera di risposta al Signor Enrico Maria Massucci da parte del COISP aquilano.
Breve riassunto: il 4 agosto scorso la Repubblica pubblicava una lettera del signor MASSUCCI in cui si lamentava di aver trovato la foto di un poliziotto, in atteggiamenti a Lui non consoni, al posto della foto del Presidente della Repubblica.
Il COISP il successivo giorno 5 agosto scriveva a sua volta al quotidiano - sostenendo che nulla di strano vi era in quella foto se non il fatto di ritrarre un poliziotto nell'adempimento del proprio dovere, bloccando un manifestante.

Di seguito la notizia pubblicata su Repubblica e la lettera del coisp inviata a Repubblica integrale

mercoledì 8 agosto 2012

L'Aquila: Per il COISP - contro i furti fondamentale le segnalazioni dei cittadini ed i poliziotti aggregati per i controlli



Il COISP – Sindacato Indipendente di Polizia – contrariamente al solito vuole complimentassi con il cittadino che, insospettito da alcune situazioni anomale segnalava alle Forze dell’Ordine la presenza di persone sospette. Il resto lo hanno fatto i poliziotti che prontamente verificavano la fondatezza della segnalazione e dopo una breve ricerca arrestavano 2 giovani in procinto di compiere un furto in un’abitazione.
L’episodio è lo spunto, da parte del COISP, per sottolineare la vitale importanza che riveste il contributo dei cittadini nel segnalare tempestivamente ogni episodio che ritengano "sospetto" non avendo timore di far ricorso al successivo accertamento da parte delle Forze dell’Ordine che sono sul territorio proprio per verificare e prevenire i reati.
Il caso ha voluto poi che, grazie alla segnalazione di questo cittadino – la Volante composta anche da personale "aggregato" (i poliziotti in servizio in altre città e temporaneamente aggregati a L’Aquila subito dopo il sisma) ha sorpreso ed evitato un furto proprio nella proprietà di un poliziotto, che fa parte proprio del personale aggregato, dimostrando ancora una volta che: il problema dei furti non risparmia neanche i tutori dell’ordine e che gli aggregati sono una risorsa per questa città.
Chiediamo pertanto alla collettività di darci un mano, segnalando, alle forze di polizia - ogni movimento sospetto ed anche nel far rimanere questi poliziotti in città – altrimenti si rischia che, le segnalazioni che tanto auspichiamo - non trovino abbastanza personale per verificarle.
Buon Sindacato 

martedì 7 agosto 2012

Terremoto L'Aquila, indennità per servizi esterni - Il Consiglio di Stato dice NO

Il CONSIGLIO DI STATO con parere di ieri 6 agosto ha esperesso PARERE NEGATIVO al servizio esterno per i polizotti che, a causa del sisma del 6 aprile hanno svolto il proprio servizio in Container e sottoscala di un edificio della Carispaq.

La sezione ha scritto nelle motivazioni che:

La Sezione è dell’avviso che l’indennità per servizi esterni non possa essere corrisposta, pur rendendosi conto della gravosità dei servizi resi dal personale impegnato nella sede de L’Aquila dopo il grave terremoto .

scarica il testo completo del Consiglio di Stato
http://www.coisp.it/sentenze/Terremoto%20L'Aquila,%20indennità%20per%20servizi%20esterni%20-%20Parere%20CdS%20del%2006%20ago%202012.pdf 

lunedì 6 agosto 2012

Il COISP dalla parte dei poliziotti ed il Questore da che parte stà?

Leggendo il "Centro" di ieri quasi non volevo credere che un QUESTORE, il nostro QUESTORE Stefano CECERE non prendesse le difese degli uomini e donne di cui ne è il "capo". Non solo non ha difeso il suo personale, ma se ne è infischiato pure di quel poliziotto che (presumo) non stesse affatto divertendosi nell'immobilizzare quel giovane (di cui nessuno si chiede cosa stesse facendo) come di tutti i poliziotti che vengono - quotidiamnamente - mandati da altri Questori nelle vie e nelle piazze o davanti gli obiettivi sensibili a "garantire l'ordine e la sicurezza pubblica".

Non ho potuto fare a meno di scrivergli una nota percho il COISP è sempre dalla parte dei polizotti.


dopo che avete letto tutto vi invito a RIFLETTERE:
un Questore che non pensa ai SUOI UOMINI può avere a cuore gli interessi di una città? 

domenica 5 agosto 2012

COISP: Siamo tutti "gladiatori" ed anche "opliti"

Paese strano l'Italia, ieri 4 agosto sul quotidiano la Repubblica un cittadino (dice, di essere aquilano), Enrico Maria Massucci, si lamentava del fatto che - capitato per un banale adempimento burocratico nell'ufficio denunce della Questura dell'Aquila - aveva trovato la foto di un robocoop genovese che....
il robocoop in questione è la famosa foto (sotto) di un poliziotto mentre blocca un manifestante durante il G8 di Genova, al posto di quella del Presidente della Repubblica -
IMMOBILIZZATO Un manifestante tenuto
bloccato a terra da un agente di polzia
non trascrivo tutta la lettera ma la posto sotto,
trovo che sia strana l'Italia o alcuni dei suoi abitanti, in quanto credo o almeno voglio sperare, che un cittadino si scandalizzi se
il servizio ricevuto dall'operatore di Polizia non sia stato corretto o poco professionale, non per una foto che ritrae un poliziotto (con la divisa e gli strumenti che gli da lo Stato) mentre compie il suo dovere - fermando un "manifestante" - a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica.   Strano che nessuno si chieda cosa stesse facendo quel "giovane" - mentre ci si indigna per la posa da "oplita greco" che poi è simile al "gladiatore dell'antica Roma".

Lavoro a volte presso l'ufficio denunce, dove oltre a esserci la foto incriminata vi è anche la foto di un'amico scomparso, l'immagine di San Michele Arcangelo, le foto di atleti del Rugby e sicuramente altre di cui adesso non ricordo. E' vero non cè la foto del Presidente della Repubblica ma non certo per colpa nostra, nessuno si preoccupa degli arredi (tranne che per le scrivanie, sedie ed armadi) dove i poliziotti operano durante il servizio, se si vuole rendere un po meno grigi gli uffici pubblici dove si lavora bisogna organizzarsi ed ognuno mette qualcosa, che ritiene utile, e che ricordi qualcosa di positivo - per se o per i colleghi. A dimostrazione che chi dovrebbe, non ha a cuore la vita degli operatori di Polizia vi è il fatto che gli amici e colleghi dell'Ufficio Denunce non hanno nemmeno un armadietto dove riporre gli abiti quando si cambiano, dovendo lasciare in bella mostra (ma questo l'oculato cittadino non l'ha notato) sugli attaccapanni i propri vestiti o le divise di chi al momento non è in servizio.
lettera di Enrico maria Massucci
Al cittadino MASSUCCI, che sarei curioso di conoscere (a tal proprosito se volesse mettersi in contatto con noi ne saremo felici), ho risposto con la lettera che ho inviato al giornale la Repubblica (auspicando che la pubblichino), agli altri cittadini vorrei chiedere un parere, ai colleghi un invito adottare quel poliziotto come "fratello" oppure siamo tutti "gladiatori".




si trascrive integralmente al lettera inviata al giornale la Repubblica

                                      Spett.le la REPUBBLICA
                                    Rubrica LETTERE, COMMENTI&IDEE
                                           Email: rubrica.lettere@repubblica.it

OGGETTO: La foto del "Gladiatore" al posto di Napolitano.

In riferimento alla lettera del signor Enrico Maria Massucci avente il titolo in oggetto indicato e pubblicata sul Vs quotidiano sabato 4 agosto scorso, il COISP – Sindacato Indipendente degli operatori di Polizia – si vuole complimentare con il solerte cittadino che ha rilevato che nell’ufficio "ricezione denunce" della Questura di L’Aquila manca la foto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e che in sua sostituzione vi è un’immagine di un "robocop genovese" in atteggiamenti che l’estensore della lettera ha poco gradito.


Ebbene, preme rappresentare ed informare il cittadino in questione che la foto del Presidente della Repubblica, a causa – credo - delle ristrettezze economiche, non è stata fornita a tutti gli Uffici di Polizia, compreso l’ufficio denunce della Questura di L’Aquila.
Il "robocop", inoltre, è un normale poliziotto che tiene bloccato a terra un "MANIFESTANTE" in una normale operazione di Polizia. La foto in questione, peraltro, nel tempo, è stata ampiamente divulgata da tutti i principali quotidiani sia della carta stampata che su siti on-line (è sufficiente una ricerca su google per verificarlo), mentre lo scudetto tricolore non è altro che lo stemma ufficiale della nazionale di Rugby italiana, sport molto apprezzato dagli operatori di Polizia che vantano una squadra d’eccellenza (FIAMME ORO RUGBY).
Fatta questa doverosa premessa approfittiamo dell’occasione invece per dispiacerci del fatto che l’oculatezza del cittadino che ha visitato l’ufficio denunce della Questura di L’Aquila, non l’abbia portato a scandalizzarsi nel vedere, in bella vista appesi agli attaccapanni, le divise o gli abiti degli operatori che lavorano in quella stanza e non si sia posto di conseguenza la domanda di come sia possibile che i poliziotti non abbia a disposizione armadi o spogliatoi ma siano costretti ad adempiere ai loro compiti in uno stato di assoluta precarietà. Questo non era forse di suo interesse?
Beh, voglio rassicurare che anche se non presente in foto il Presidente Napolitano è nei cuori di tutti i poliziotti, compresi quelli di L’Aquila, i quali giornalmente sono chiamati a rischiare la propria vita per salvaguardare quella degli altri, perfetti sconosciuti compresi, e lo fanno sempre con grande abnegazione e competenza.
Piacerebbe però sapere dal signor Massucci (l’ospite dell’ufficio "ricezione denunce" della Questura di L’Aquila) se nel risolvere "il banale adempimento burocratico" presso il citato ufficio, abbia trovato da parte dei poliziotti professionalità e correttezza.
O forse al predetto non interessa nemmeno tale aspetto contrariamente a quanto avviene, fortunatamente, per tutti gli altri cittadini italiani?
Cordiali saluti
L’Aquila, 5 agosto 2012
                                                                       Santino Li Calzi
       Segretario Generale Provinciale del Sindacato di Polizia COISP di L’Aquila
              laquila@coisp.it  – 3313697685

martedì 31 luglio 2012

Coisp: Spiragli per l'ultimazione dei lavori dell'edificio della Questura dell'Aquila

Si è appreso, informalmente, che la Corte di Conti ha proceduto alla registrazione del contratto relativo ai lavori di ristrutturazione e consolidamento dell'edificio della Questura aquilana.

7 aprile 2009

Con la registrazione del provvedimento la ditta aggiudicataria dell'appalto potrebbe (si spera) riprendere i lavori dopo la pausa estiva. Se ciò si avverasse il completamento dei lavori si avrebbe nella primavera del 2013.

venerdì 27 luglio 2012

L'Aquila: Emergenza NEVE - INDENNITA’ di Ordine Pubblico - COISP Problema RISOLTO – Forse? Ma quanta …. fatica

3 febbraio 2012
Il COISP a seguito delle copiose nevicate del 2/3 febbraio scorso, che avevano visto impegnato nel difficile compito di aiuto delle popolazioni colpite dalle nevicate, già dal 6 febbraio scorso aveva chiesto al Questore che l’operato dei poliziotti/e che, con non poche difficoltà avevano assicurato il servizio e l’assistenza ai cittadini in un contesto climatico dalle eccezionali avversità, andasse ricompensato con l’indennità di ORDINE PUBBLICO e non solo.

nota del 6 febbraio per richiesta OP


Sarebbe bastato il buon senso del padre di famiglia per comprendere che la situazione creatasi nel febbraio scorso aveva già da subito le “caratteristiche di emergenza in situazioni di calamità naturali” (per cui è già stabilito che spetti il trattamento di O.P) e per le quali chi è deputato a prendere decisioni (ed è pagato – profumatamente – per prenderle) non avrebbe dovuto aver bisogno di sponde dal Prefetto o da altri –abdicando di fatto al ruolo che gli compete, e dare disposizioni da subito affinché il giusto lavoro dei poliziotti sia retribuito. Invece cosa ha fatto l’Amministrazione? Ha (aveva) previsto l’indennità di O.P. per i servizi compresi nel periodo 8/15 febbraio – escludendo il periodo “clou” (2 o 3 febbraio che sia) dal riconoscimento dell’O.P.

Inutile sottolineare che il riconoscimento o meno del trattamento di O.P. spetta “ESCLUSIVAMENTE” al QUESTORE.

Purtroppo sappiamo bene che il nostro “massimo rappresentante” si interessa del personale solo quando si tratta di “mettere la divisa” (di cui non ne discutiamo la legittimità) oppure di dare “indicazioni” affinché il primo posto “riservato” alle auto di servizio – sia quello del Questore dimenticandosi però (o forse non lo hanno avvisato) che quest’anno il “magazzino vestiario – per la stagione estiva” è rimasto CHIUSO e non pochi colleghi hanno dovuto far ricorso a soluzioni alternative (a volte mettendo la mano in tasca) per prestare degnamente servizio. (scusate la divagazione – ma era per rimarcare i pensieri che hanno i nostri “superiori”)

Ritornando alla questione (dell’indennità di O.P) è giusto far sapere ai colleghi che grazie al continuo ed incessante lavoro del COISP (ci sono volute 3 lettere del COISP - 6 febbraio – 8 e 31 maggio) il Questore ha emanato finalmente l’ordinanza con la quale si dispone il trattamento di O.P. per TUTTO il personale (come aveva chiesto il COISP) che ha lavorato in quei giorni.

Il COISP chiederà invece una verifica sul personale segnalato per tale indennità nel periodo 8/15 febbraio, affinché anche per tale periodo sia prevista l’indennità per tutto il personale

3 febbraio

giovedì 26 luglio 2012

Decreto Sviluppo - gli articoli che interessano la fine dell'emergenza a L'Aquila

Si trascrive il testo relativi agli articoli del decreto sviluppo che riguardano il terremoto dell'Aquila

"Capo X-bis
MISURE URGENTI PER LA CHIUSURA DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA DETERMINATASI NELLA REGIONE ABRUZZO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009, NONCHÉ PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO E IL RILANCIO DEI TERRITORI INTERESSATI

        Art. 67-bis. – (Chiusura dello stato di emergenza).
 – 1. Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 3 gennaio 2011 e n. 290 del 14 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012.

2. Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, al solo fine di consentire il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario delegato ovvero la Struttura di missione per le attività espropriative per la ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le commissioni e qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto del Commissario delegato.

3. In ragione della necessità di procedere celermente nelle azioni di sostegno alla ricostruzione dei territori, nonché di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o comunque flessibile in servizio presso i comuni, le province e la regione Abruzzo, assunto sulla base delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012, presso le medesime amministrazioni. Con decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri, il personale non apicale in servizio presso l'Ufficio coordinamento ricostruzione, presso il Commissario delegato e presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le macerie e la Struttura di missione per le attività espropriative per la ricostruzione è provvisoriamente assegnato dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 agli enti locali, alla regione e alle amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Agli oneri relativi al personale di cui al presente comma si provvede con le risorse e nei limiti già autorizzati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012.

4. Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 15 settembre 2012, una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione e della situazione contabile nonché una ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nell'emergenza e nella ricostruzione. Entro i successivi quindici giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento ricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonché le modalità per consentire l'ultimazione di attività per il superamento dell'emergenza per le quali il Commissario delegato per la ricostruzione ha già presentato, alla data del 30 giugno 2012, formale richiesta al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e per il completamento di interventi urgenti di ricostruzione già oggetto di decreti commissariali emanati.

5. Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versate ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale. Le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, disciplina le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 67-ter a 67-sexies.

        Art. 67-ter. – (Gestione ordinaria della ricostruzione).
– 1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della città dell'Aquila.

2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67-bis, comma 5, assicurano nei propri siti istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.

3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la città dell'Aquila è costituito dal comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalità di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unità a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo è attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri coordina le amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma 2, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categoria presenti nel territorio.

5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, complessivamente 200 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unità assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee. In considerazione delle suddette assegnazioni di personale è incrementata temporaneamente nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti.

6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Tale personale è temporaneamente assegnato fino a 50 unità agli Uffici speciali di cui al comma 2, fino a 40 unità alle province interessate e fino a 10 unità alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale è assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalità connesse a calamità e ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di personale è corrispondentemente incrementata la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice è designata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono definiti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le categorie e i profili professionali dei contingenti di personale di cui ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilità di una quota di riserva, in misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a favore del personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi di ricostruzione, presso la regione, le strutture commissariali, le province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale contratto di lavoro, nonché le modalità di assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici periferici delle amministrazioni centrali operanti nel territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione possono essere potenziati attraverso il trasferimento, a domanda e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attività di selezione del personale di cui al comma 6, si può prevedere nei bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62.

        Art. 67-quater. – (Criteri e modalità della ricostruzione).
– 1. Nella ricostruzione il comune dell'Aquila e i comuni del cratere perseguono i seguenti obiettivi:

a) il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la ricostruzione e il recupero, con miglioramento sismico e, ove possibile, adeguamento sismico, di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici strategici, e degli edifici privati residenziali, con priorità per quelli destinati ad abitazione principale, insieme con le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;

b) l'attrattività della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densità, qualità e complementarità dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché della più generale qualità ambientale, attraverso interventi di ricostruzione che, anche mediante premialità edilizie e comunque mediante l'attribuzione del carattere di priorità e l'individuazione di particolari modalità di esame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino:

1) un elevato livello di qualità, in termini di vivibilità, salubrità e sicurezza nonché di sostenibilità ambientale ed energetica del tessuto urbano;

2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico e il risparmio energetico;

3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli edifici;

4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale attraverso l'uso della banda larga, il controllo del sistema delle acque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici e la razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti;

c) la ripresa socio-economica del territorio di riferimento.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante:

            a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che devono essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri;

     b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito interessato, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano, è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;

c) delega volontaria ai comuni, da parte dei proprietari, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomìni, la delega è validamente conferita ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purché riguardi i proprietari che rappresentino almeno i due terzi delle superfici utili complessive di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i proprietari che rappresentino almeno i tre quarti delle superfici utili complessive delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 20 per cento, in incrementi di superficie utile compatibili con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei tessuti urbanistici storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 che non contengono princìpi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa regionale.

4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprietà privata ovvero mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese le superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione del consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione temporanea da parte del comune che si sostituisce ai privati nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avviene nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, parità di trattamento e trasparenza ed è preceduto da un invito rivolto ad almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza.

5. In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del comune dell'Aquila, alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'IVA, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefìci sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47. La fruizione dei benefìci previsti dal presente comma è subordinata al conferimento della delega volontaria di cui alla lettera c) del comma 2. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili.

6. Nell'ambito delle misure finanziate con le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si intendono ricompresi gli interventi preordinati al sostegno delle attività produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012 una quota pari al 5 per cento di tali risorse è destinata alle finalità indicate nel presente articolo.

7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche coloro che succedono mortis causa, a titolo di erede o di legatario, nella proprietà dei relativi immobili, a condizione che alla data di apertura della successione i contributi non siano stati già erogati in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle condizioni e ancora nei termini per richiederli.

8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i princìpi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni:

a) identità del professionista e dell'impresa;

b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia e di regolarità del DURC;

c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;

d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;

e) modalità e tempi di consegna;

f) dichiarazione di voler procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore.

9. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione e di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, è istituito un elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al comma 2 dell'articolo 67-ter fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilità tecnica per l'iscrizione volontaria nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco è, comunque, subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e alle verifiche antimafia effettuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti. Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono comunicati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo agli Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi di capacità e di qualificazione dei professionisti e delle imprese che progettano ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonché prescrizioni a tutela delle condizioni alloggiative e di lavoro del personale impiegato nei cantieri della ricostruzione.

10. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile e imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni.

11. Le cariche elettive e politiche dei comuni, delle province e della regione nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori o di collaudatore di tali opere nonché con l'esercizio di attività professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomìni e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni. Il regime di incompatibilità previsto dal presente comma si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti inerenti alla ricostruzione.

12. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

13. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le assunzioni devono in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

        Art. 67-quinquies. – (Disposizioni transitorie e finali).
– 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 3 del presente articolo, predispongono, ove non vi abbiano già provveduto, i piani di ricostruzione del centro storico, di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico. Decorso inutilmente il suddetto termine, le finalità di cui all'articolo 67-quater sono comunque perseguite con gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria nazionale e regionale. I piani di ricostruzione hanno natura strategica e, ove asseverati dalla provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica. Le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune proponente e la provincia competente. Le disposizioni urbanistiche comunali si intendono aggiornate se in contrasto con altre sopraggiunte disposizioni statali o regionali in materia urbanistica. Nell'attuazione dei piani di ricostruzione, ai fini del citato articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009, il particolare interesse paesaggistico degli edifici civili privati è attestato dal direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici.

2. Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo e di tutte le misure già adottate in relazione al sisma del 6 aprile 2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e di cui al decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

                                          Art. 67-sexies. – (Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter, pari a euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ovvero del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.

2. Con uno o più decreti del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse agli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, comma 2, nonché le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.

3. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione e il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, a valere su corrispondente quota, per i medesimi anni, delle risorse rivenienti dall'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da assegnare alla regione Umbria con le modalità previste dalla medesima disposizione, ad integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, già disposta con legge regionale della regione Umbria 9 dicembre 2011, n. 17. La regione Umbria è autorizzata a utilizzare il finanziamento assegnato, con priorità per gli edifici comprendenti abitazioni dei residenti e attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano integrato di recupero della frazione di Spina del comune di Marsciano.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.