Fa un altro passo avanti il regolamento messo a punto dal ministero del Lavoro per rendere applicabili le nuove norme sulle pensioni, dal 1° gennaio di quest’anno, anche ai comparti difesa e sicurezza, ai vigili del fuoco e al soccorso pubblico. Il Consiglio di Stato ha infatti approvato il Dpr che ora dovrà solo incassare il parere (non vincolante) delle Camere entro trenta giorni per il varo definitivo del Consiglio dei ministri, che lo aveva licenziato in prima lettura a fine ottobre.
Le nuove regole riguardano circa 500mila addetti, pari al 15% dei dipendenti pubblici e a regime, ovvero nel 2018, faranno risparmiare circa 300 milioni l’anno. Il testo avrebbero dovuto essere adottate entro sei mesi dal varo della riforma delle pensioni targata Fornero ma la ferma resistenza delle categorie interessate ne hanno imposto lo slittamento fino a oggi. La speranza è che possa essere ora definitivamente adottato dall’attuale Governo nello svolgimento dell’ordinaria amministrazione.
Pensione di vecchiaia più lontana e bonus dimezzati
Per chi lavora in divisa aumenta di un anno e tre mesi il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia, che crescerà ulteriormente ma con gradualità fino al 2018. Requisiti più stretti anche per la pensione anticipata, cui si accederà con 42 anni e tre mesi sempre dal prossimo gennaio, e limitazione a 2 anni e mezzo della cosiddetta «maggiorazione di servizio», vale a dire quel bonus di cinque anni dopo il pensionamento che fanno maturare contributi aggiuntivi. In pratica, si passa dalla forchetta dei 60-65 anni di età attuali per la vecchiaia, a seconda della categoria e del ruolo, a quella dei 63-66 anni prevista dal 1° gennaio 2018, una scalettatura cui dovranno aggiungersi gli incrementi per la speranza di vita nel frattempo determinati per i trienni 2013-2015 e 2016-2018.
Due vie per la pensione anticipata
Si diceva della pensione anticipata. Ad essa queste categorie potranno accedere seguendo due canali. Il primo prevede i 42 anni e tre mesi a prescindere dall’età, già detti, con l’applicazione di una penalizzazione dell’1% sulla quota contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012, per ogni anno d’anticipo rispetto all’età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e all’età di 59 anni dal 1° gennaio 2019. Il taglio sale al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo. Il secondo canale segue invece le vecchie quote, cancellate per tutti gli altri lavoratori. Ecco come: per il triennio 2013-2015 è richiesto il possesso di 58 anni e tre mesi di età e un requisito contributivo non inferiore a 37 anni; per il triennio 2016-2018, i 58 anni e tre mesi (da adeguare alla speranza di vita nella misura prevista per l’anno 2016) e una contribuzione minima pari a 39 anni; per il biennio 2019-2020, serve il raggiungimento di quota 99 (con un’età minima pari a 59 anni, comprensiva degli adeguamenti alla speranza di vita ed una anzianità minima contributiva pari a 40 anni). Quest’ultima soglia, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è progressivamente incrementata in considerazione degli adeguamenti alla speranza di vita che verranno tempo per tempo determinati.
31 gennaio 2013
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Elio Toscano
Luigi Cossu Massimo Meli
martedì 5 febbraio 2013
Piu’ vicina la stretta sulle pensioni dei militari - parere del Consiglio di Stato
Il Sole 24ORE 31 gennaio 2013
Più vicina la stretta sulle pensioni dei militari
CONSIGLIO DI STATO
Sentenza del 29 gennaio 2013 Numero 00337/2013 e data 29/01/2013
Pparere Regolamento armonizzazione requisiti accesso sistema pensionistico
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2012 NUMERO AFFARE 11691/2012
OGGETTO: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante
“Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e
soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritte presso l’INPS,
l’ex-ENPALS e l’ex-INPDAP, in attuazione dell’art. 24, comma 18, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214”.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 29/5962/L del 21
novembre 2012, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema
di regolamento di cui all’oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio
Toscano;
Premesso.
L’Amministrazione riferisce che, con lo schema di regolamento
sottoposto all’attenzione del Consiglio di Stato, si intende dare attuazione a
quanto stabilito dall’art.24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in legge , con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 recante, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici”.
In particolare, il comma 18 dell’art. 24 detto, nell’ambito
delle disposizioni volte a rafforzare la stabilità economico- finanziaria e la
sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico, dispone che, con
regolamento di delegificazione da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono adottate le misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico per i regimi e le gestioni pensionistiche che attualmente
prevedono requisiti diversi da quelli vigenti nel sistema dell’assicurazione
generale obbligatoria.
Lo schema di regolamento, predisposto tenendo conto delle
peculiarità e delle esigenze dei diversi settori di attività, nonché dei
rispettivi ordinamenti, si compone di 16 articoli suddivisi in quattro capi, che
raggruppano le diposizioni di carattere generale, le disposizioni che si
applicano al personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto dei vigili
del fuoco e del soccorso pubblico, le disposizioni che riguardano il personale
iscritto presso l’INPS, l’ex-ENPALS e l’ex-INPDAP e le disposizioni finali.
Il Capo I, che consta del solo articolo 1, definisce l’ambito di
applicazione del regolamento, e specifica che i lavoratori che maturano il
diritto a pensione entro il 31 dicembre 2012 continuano a essere soggetti alla
normativa pensionistica prevista antecedentemente all’entrata in vigore del
presente regolamento; prevede, quindi, che ai lavoratori che maturano i
requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2013 non si applicano le
cosiddette“finestre mobili” annuali, introdotte dall’art. 12, commi 1 e
2, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122; dispone, infine, l’applicazione dell’adeguamento
alla speranza di vita a tutti i requisiti anagrafici previsti dal regolamento
per l’accesso a pensione, nonché al requisito contributivo per l’accesso al
trattamento pensionistico indipendentemente dall’età anagrafica.
Il Capo II, negli artt. 2, 3, 4 e 5, detta le disposizioni da
applicarsi al personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del
fuoco e soccorso pubblico, per il quale vigono tuttora i requisiti individuati
dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, con la sola eccezione della
“finestra mobile” e dell’adeguamento agli “incrementi della speranza
di vita”, introdotti dal sopra citato d.l. n. 78 del 2010.
In considerazione del disallineamento esistente tra i requisiti
attualmente previsti per la generalità dei lavoratori e quelli vigenti per il
personale dei comparti considerati, l’art. 3, seguendo le linee guida a cui si
ispira la riforma pensionistica introdotta dal d.l. n. 214 del 2011, prevede per
l’accesso alla pensione di vecchiaia, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al
1° gennaio 2018, la graduale elevazione dei requisiti anagrafici, secondo la
progressione indicata nelle tabelle A e B allegate allo schema in esame, nonché
un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
In sintesi, i suddetti requisiti anagrafici, attualmente
compresi tra i 60 e i 65 anni di età, a seconda della categoria e del ruolo, al
1° gennaio 2018 risulteranno compresi tra 63 e 66 anni e sette mesi, ai quali
dovranno aggiungersi gli incrementi per la speranza di vita nel frattempo
determinati per i trienni 2013-2015 e 2016-2018.
L’art. 5 disciplina, poi, la c.d. pensione anticipata,
relativamente alla quale sono state previste due possibilità di accesso
identiche per uomini e donne.
Quanto alla prima, applicabile dal 1° gennaio 2013, si prescinde
dall’età anagrafica ed è subordinata al possesso di un’anzianità contributiva
minima di 42 anni e tre mesi Al requisito contributivo, si applicano in
prosieguo gli adeguamenti alla speranza di vita secondo le modalità previste per
la generalità dei lavoratori.
L’Amministrazione proponente, oltre a segnalare che il requisito
è leggermente inferiore rispetto a quello previsto per la generalità dei
lavoratori di sesso maschile, in considerazione dell’unificazione del requisito
per uomini e donne, soggiunge che, in analogia a quanto previsto per gli
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, è stata stabilita
l’applicazione di una penalizzazione sulla quota retributiva di trattamento
relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio
2012, pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto all’età di
58 anni fino al 31 dicembre 2018 e all’età di 59 anni a decorrere dal 1° gennaio
2019.
Detta riduzione è elevata a due punti percentuali per ogni anno
ulteriore di anticipo rispetto a due anni e permane, in riferimento all’età di
effettiva cessazione dal servizio, anche nel caso di rideterminazione del
trattamento pensionistico al termine del periodo di permanenza in
ausiliaria.
La seconda possibilità di conseguire la pensione anticipata
deriva dalla conferma dell’accesso attraverso il c.d. “sistema delle
quote”. A tal proposito, il regolamento richiede:
- per il triennio 2013-2015 il possesso di 58 anni e tre mesi di
età e un requisito contributivo non inferiore a 37 anni;
- per il triennio 2016-2018, il possesso di 58 anni e tre mesi
(da adeguare alla speranza di vita nella misura prevista per l’anno 2016) e di
una contribuzione minima pari a 39 anni;
- per il biennio 2019-2020, il raggiungimento di quota 99 (con
un’età minima pari a 59 anni, comprensiva degli adeguamenti alla speranza di
vita ed una anzianità minima contributiva pari a 40 anni); quest’ultima soglia,
a decorrere dal 1° gennaio 2021, è progressivamente incrementata in
considerazione degli adeguamenti alla speranza di vita che verranno tempo per
tempo determinati.
L’art. 5 reca alcune disposizioni transitorie e finali.
Relativamente ad esse, l’Amministrazione pone in rilievo che l’incremento dei
requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia non incide sugli attuali
limiti ordinamentali. Ciò comporta che, nel caso in cui il militare raggiunga
l’età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in
funzione della qualifica o grado, l’amministrazione o ente datore di lavoro
colloca a riposo il medesimo qualora abbia già raggiunto i requisiti per il
diritto a pensione e il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico;
in caso contrario, il rapporto di servizio prosegue fino al raggiungimento della
prima decorrenza utile in corrispondenza dei nuovi requisiti previsti
dall’emanando regolamento.
Il Capo III (artt. da 6 a 13) disciplina dell’incremento dei
requisiti minimi di accesso al pensionamento per ogni fondo o gestione già
istituita presso l’Inps, l’ex Enpals e l’ex-Inpdap.
L’art. 6 si occupa del personale iscritto al soppresso “Fondo
spedizionieri doganali”e prevede, per tale categoria, l’aumento da 65 a 66
anni dell’età per l’ammissione alla pensione di vecchiaia, con la possibilità di
ottenere la pensione per totalizzazione dei contributi, sinora non prevista.
L’art. 7 regola il pensionamento anticipato dei lavoratori
poligrafici dipendenti di aziende in crisi e stabilisce, con decorrenza 2013, un
incremento a 35 anni effettivi dei requisiti contributivi considerati utili per
il raggiungimento della pensione; il requisito contributivo è ulteriormente
elevato a 36 anni a decorrere dal 2015 e a 37 anni a decorrere dal 2018.
L’art. 8 si occupa del personale viaggiante addetto ai pubblici
servizi di trasporto, prevedendo che il diritto di accesso alla pensione di
vecchiaia si matura al raggiungimento dei requisiti anagrafici ridotti di cinque
anni rispetto a quelli in vigore nel regime generale obbligatorio.
L’art. 9 interviene nel settore dei lavoratori marittimi.
In particolare, per i piloti del pilotaggio marittimo è prevista
la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con un requisito
anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello in vigore nel regime
generale obbligatorio.
Per il personale marittimo con 20 anni di anzianità
contributiva, di cui almeno 10 di effettiva navigazione al servizio di macchina
o di stazione radiotelegrafica di bordo, al quale si applica l’istituto della
pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell’art. 31, della legge 26 luglio
1984 n. 413, il requisito anagrafico, attualmente previsto in 55 anni di età per
uomini e donne, è progressivamente innalzato sino al raggiungimento del
cinquantottesimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018.
L’art. 10 si occupa dei lavoratori iscritti al “Fondo
lavoratori dello spettacolo - Gruppo ballo”, prevedendo per ballerini e
tersicorei l’aumento da 45 a 46 anni del requisito anagrafico utile al
conseguimento della pensione di vecchiaia e assorbendo, di fatto, il
prolungamento di un anno dell’attività stabilito in precedenza dalla cosiddetta
“finestra mobile”.
L’art. 11 interviene sulla disciplina da applicarsi ai soggetti
iscritti al “Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo attori”,
disponendo un incremento generalizzato dei requisiti per l’accesso alla pensione
attraverso la progressiva convergenza, fra uomini e donne, dei requisiti
anagrafici per il conseguimento del diritto, da realizzarsi nel 2021 con un
requisito anagrafico unico di 64 anni di età.
L’art. 12 detta disposizioni per la platea dei lavoratori
iscritti al “Fondo dei lavoratori dello spettacolo - Gruppo canto”, per i
quali stabilisce l’elevazione del requisito anagrafico, per gli uomini, a 61
anni dal 1° gennaio 2013 e per le donne, da 57 a 61 anni (equiparazione con gli
uomini nel 2021), con un incremento di un anno ogni due anni solari.
L’art. 13 si occupa degli iscritti al “Fondo Sportivi
Professionisti”, per i quali, ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia, è previsto un graduale allineamento dei requisiti
anagrafici tra gli uomini e le donne da conseguirsi nel 2021, attraverso un
incremento dei requisiti medesimi (53 anni per gli uomini dal 1° gennaio 2013 e
da 49 a 53 anni per le donne, seguendo lo stesso criterio utilizzato per le
lavoratrici dello spettacolo).
Precisa l’Amministrazione che per la categoria in esame non
viene prevista la distinzione tra pensione di vecchiaia ordinaria e pensione di
vecchiaia anticipata, stante la spiccata peculiarità dell’attività svolta dai
soggetti presi in considerazione.
L’art. 14 disciplina i casi di deroga alle disposizioni del
regolamento in esame, stabilendo, la continuità nell’applicazione delle
disposizioni in materia di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici
di vecchiaia previgenti nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il
titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per
raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il
rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l’elevazione;la deroga è
estesa ai casi in cui vi sia un giudizio di inidoneità.
Analoga disposizione è specificamente prevista per gli iscritti
al “Fondo di previdenza del personale di volo dipendente di aziende di
navigazione aerea”, che perdono il titolo abilitante.
Quanto ai dipendenti dell’Ente nazionale di assistenza al volo
(ENAV), nei loro confronti continua ad essere applicata la disciplina del
pensionamento di vecchiaia attualmente in vigore.
L’articolo in esame contiene, altresì, alcune disposizioni volte
a disciplinare, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il pensionamento anticipato,
uniformandolo ai criteri generali applicati al sistema assicurativo generale
obbligatorio. In tale contesto è sancita la riduzione percentuale sulla quota
retributiva di trattamento, relativa alle anzianità contributive maturate
antecedentemente al 1° gennaio 2012, per ogni anno di anticipo nell’accesso al
pensionamento rispetto all’età di 60 anni; viene, inoltre, abrogato il comma 4
dell’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 1997, che prevede ancora, oggi, per il
personale dell’ENAV l’uscita anticipata con 57 anni di età e 35 anni di
contribuzione.
L’art. 15, poi, introduce alcune deroghe alla disciplina
contenuta nel regolamento, finalizzate alla salvaguardia dei lavoratori che
versino in situazioni connesse al perdita o alla sospensione del lavoro. Tali
deroghe consistono nell’applicazione delle disposizioni in materia di accesso e
decorrenza del trattamento pensionistico vigenti al 31 dicembre 2012.
Nell’individuazione delle categorie ammesse al suddetto beneficio, il
regolamento di armonizzazione fissa la data del 15 settembre 2012 quale termine
finale per il perfezionamento, subordinando il beneficio alle ipotesi
espressamente elencate nell’articolo stesso.
Infine, il Capo IV contiene il solo art. 16, che, in attuazione
della delega, fissa al 1° gennaio 2013 la decorrenza delle disposizioni di
armonizzazione.
Considerato.
L’analisi dello schema di d.P.R. e dei documenti allegati,
sottoposti all’attenzione di questa Sezione, rende evidente lo sforzo
dell’Amministrazione proponente di conciliare le esigenze di contenimento della
spesa pensionistica, e le istanze provenienti in particolare delle
Amministrazioni da cui dipende o è vigilato il personale interessato alle misure
di armonizzazione, come peraltro correttamente dichiarato dal Ministero
proponente. E’ comunque da ritenere che i differenti punti di vista abbiano
trovato una equilibrata composizione, posto che lo schema di regolamento in
questione ha ricevuto l’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri
nella seduta del 30 ottobre 2012.
Va, altresì, considerato che risultano rispettati i principi
informatori della riforma previdenziale di cui al d.l. n. 201 del 2011, che a
partire dal 2013 aggancia in modo più stretto, rispetto alla disciplina in
precedenza vigente, l’età pensionistica alle aspettative di vita, intervenendo
sui coefficienti di trasformazione in rendita e sui requisiti di età.
Su tali premesse, la Sezione esprime un giudizio sostanziale
positivo sull’elaborato proposto, rispetto al quale vengono formulate alcune
osservazioni di cui l’Amministrazione vorrà tener conto ai fini del
perfezionamento del d.P.R. in esame e, eventualmente, di successivi interventi
normativi in qualche modo connessi con la materia in trattazione.
Una prima considerazione riguarda il comparto difesa-sicurezza
e, in particolare, le Forze Armate e le Forze di polizia a ordinamento
militare.
In via generale, e quindi indipendentemente rispetto alla
prosecuzione dello schema di regolamento in esame, la Sezione osserva che
l’intervento di armonizzazione in questione si aggiunge ai provvedimenti di
riduzione delle dotazioni di personale delle Forze Armate, di cui allo schema di
regolamento sul quale la Sezione si è espressa con parere n. 9048 reso
all’adunanza dell’8 novembre 2012, con delicati riflessi sull’avanzamento c.d.
“normalizzato” degli ufficiali, per i quali le disposizioni vigenti prevedono
annualmente la formazione di vacanze obbligatorie, e sulla regolarità dei
relativi reclutamenti. Sul punto le Amministrazioni interessate dovranno
predisporre per tempo i necessari correttivi, anche per non compromettere il
funzionamento del c.d.”autogoverno gerarchico”, che, al pari di altri
ordinamenti per i quali sono previste differenti forme di autogoverno, è volto a
preservare l’indipendenza e l’imparzialità delle Forze armate e di polizia,
anche ad ordinamento civile, nell’assolvimento dei compiti istituzionali.
Una seconda osservazione concerne il coordinamento sostanziale
tra le disposizioni contenute negli articoli 3, e 5, relativamente ai requisiti
di accesso alla pensione di vecchiaia del personale del comparto
difesa-sicurezza. L’art. 5, comma 2, infatti, specifica che l’elevazione dei
requisiti anagrafici previsti per la per la pensione di vecchiaia non modifica
il limite ordinamentale vigente, in relazione al grado o qualifica di
appartenenza, alla data di entrata in vigore del regolamento, sicché
l’amministrazione o ente datore di lavoro colloca a riposo d’ufficio il
dipendente qualora allo scadere del limite ordinamentale abbia raggiunto i
requisiti per il diritto a pensione e il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico.
Sennonché, l’art. 3, comma 1, che disciplina la progressione
dell’aumento dei requisiti anagrafici degli ufficiali ed equiparati, utilizza
l’espressione “il diritto alla pensione si consegue esclusivamente con i
requisiti anagrafici indicati nella Tabella A al presente regolamento”.
Orbene, l’uso dell’avverbio “esclusivamente”, non
presente nel comma 2, che reca analoga disposizione concernente i sottufficiali
e i volontari, sembrerebbe voler introdurre per i soli ufficiali un aumento dei
vigenti limiti di età ordinamentali, che tuttavia sarebbe escluso dal richiamato
disposto del art. 5, comma 2, senza peraltro che tale aspetto sia evidenziato
nella pur dettagliata relazione illustrativa.
Vorrà, quindi, l’Amministrazione proponente valutare quali
correttivi apportare al testo degli articoli 3 e 5, per renderli coerenti sotto
il profilo considerato.
Sul piano formale, si suggeriscono, infine, i seguenti
correttivi da apportare al testo dell’articolato:
a. preambolo:
- posporre il secondo”Visto”, relativo all’art. 17, comma 2,
della l. n. 400 del 1998, riposizionandolo prima del “Visto”, concernente la
preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri;
- unificare il terzo e quarto “Visto”, in quanto si riferiscono
entrambi al decreto legge n. 201 del 2011;
b. art. 1, al comma 2, dopo la parola “lavoratore” e al comma 3
dopo la parola “esclusivamente”depennare “di cui al presente
regolamento”;
c. art. 3, al comma 1 e al comma 2, dopo le parole “presente
regolamento” aggiungere “di cui costituisce parte integrante”;
c. art. 7, comma 1, dopo “dell’art. 37, comma 1” aggiungere
“lettera a”.
P.Q.M.
esprime il parere favorevole nei sensi suindicati.
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